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Le polizze vita e la loro importanza.

In questo articolo tratteremo le polizze vita. Analizzeremo cosa sono, come si dividono ma soprattutto come possono essere usate in maniera efficace ai fini del passaggio generazionale.


Le assicurazioni sono suddivise in diversi rami:

  • Ramo Primo: Assicurazioni sulla durata della vita umana, che includono polizze caso morte, vita intera, miste, rendita differita.

  • Ramo Secondo: Assicurazioni di nuzialità e natalità (attualmente non esercitato).

  • Ramo Terzo: Assicurazioni connesse a fondi di investimento o indici azionari, come le Unit Linked e Index Linked.

  • Ramo Quarto: Assicurazioni malattia, che comprendono Long Term Care, Dread Disease, Malattia, Non autosufficienza.

  • Ramo Quinto: Operazioni di capitalizzazione, che includono gestioni separate non dipendenti dalla vita umana.

  • Ramo Sesto: Fondi collettivi per l'erogazione di prestazioni in caso di morte/vita o cessazione/riduzione dell'attività lavorativa, come Fondi chiusi, Aperti, PIP (Piani Individuali Pensionistici) e FIP (Fondi Integrativi Previdenziali).


Nel contesto del patrimonio mobiliare degli italiani al 2023, le polizze assicurative rappresentano il 20,42% del totale, corrispondente a 1.065.378 milioni di euro. Questo evidenzia la loro rilevanza come strumento di pianificazione patrimoniale, accanto a titoli in portafoglio, conti correnti, azioni e fondi comuni. Le polizze vita sono considerate strumenti di pianificazione patrimoniale insieme a donazioni inter vivos, successioni testamentarie, trust e patti di famiglia.



Le Polizze Vita nel Codice Civile e i Soggetti Coinvolti


Le polizze vita sono regolamentate dal Libro IV del Codice Civile, Sezione III, dagli articoli 1919 al 19278. Gli articoli specifici trattano aspetti come l'assicurazione sulla vita propria o di un terzo (Art. 1919), l'assicurazione a favore di un terzo (Art. 1920), la revoca del beneficio (Art. 1921), la decadenza del beneficio (Art. 1922), i diritti dei creditori e degli eredi (Art. 1923), e il riscatto e la riduzione della polizza (Art. 1925).


I principali soggetti (stakeholder) di una polizza vita sono:

  • Contraente: Paga o versa il premio. Può essere persona fisica, giuridica, trust o fiduciaria.

  • Assicurato: È il titolare e portatore del rischio. Deve essere solo una persona fisica.

  • Beneficiario: Riceverà la prestazione pattuita. Può essere persona fisica, giuridica, trust o fiduciaria.

  • Assicuratore: La compagnia assicurativa che si assume il rischio.


Le tipologie di polizze vita includono polizze caso morte (es. temporanea caso morte), polizze caso vita (es. capitale differito, polizza rendita), e polizze miste (morte + vita).



La Designazione dei Beneficiari e le Sue Implicazioni


Il beneficiario può essere designato dal contraente in diverse modalità: in fase di sottoscrizione, successivamente con una dichiarazione scritta all'assicuratore, per testamento, o in maniera generica (es. figli, eredi). Esistono beneficiari caso morte (colui a cui sarà liquidata la polizza in caso di premorienza dell'assicurato) e beneficiari caso vita (colui a cui sarà liquidata la polizza se l'assicurato è in vita alla scadenza). La designazione generica può includere "eredi legittimi", "eredi testamentari", "il coniuge", "i figli", "il mio compagno/convivente".


Un aspetto fondamentale è che le polizze vita NON rientrano nell'asse ereditario. Come stabilito dall'Art. 1920, comma 3, del codice civile, l'atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo, e il beneficiario acquista il diritto al pagamento dell'indennità IURE PROPRIO (per diritto proprio), non a titolo di legato o quota ereditaria. Questo significa che le somme ricevute dal beneficiario di una polizza vita sono esenti da tasse di successione e non richiedono una dichiarazione di successione. Inoltre, le somme sono impignorabili e insequestrabili per legge.



Il Subentro del Contraente e la Modifica del Beneficiario


In caso di decesso del contraente (se diverso dall'assicurato), la contraenza della polizza passa agli eredi. Tuttavia, l'erede che subentra nella contraenza non acquisisce tutti i diritti, in particolare, non può modificare il beneficiario (Art. 1921 c.c.). La modifica del beneficiario non è più possibile dopo la morte del contraente, o se il contraente ha rinunciato al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di volerne beneficiare (beneficio irrevocabile). Le operazioni di riscatto, vincolo, o pegno di polizze con beneficiari irrevocabili o dopo il decesso del contraente necessitano sempre del consenso scritto dei beneficiari.



Quota di Legittima e Polizze Vita


Secondo la Cassazione Civile (sentenza 6351/2006), solo le somme versate a titolo di premi assicurativi dal contraente in vita possono essere considerate oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo beneficiario, e quindi assoggettabili all'azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi. La prestazione assicurativa finale, ovvero il capitale liquidato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente e non è assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Pertanto, le rivalutazioni (guadagni) e la prestazione assicurativa non fanno parte della massa patrimoniale ereditaria e non possono mai ledere le quote di legittima.




La Complessità della Designazione "Eredi Legittimi"


Designare genericamente "gli eredi legittimi" come beneficiari di una polizza vita può portare a complessità e divisioni inattese. La giurisprudenza è orientata nel ritenere che indicazioni generiche come "eredi", "eredi legittimi", "eredi testamentari", "il coniuge", "i figli" si riferiscono all'assicurato e non al contraente. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (e confermata dalla sentenza n. 11101 del 27/04/2023), ha stabilito che, salvo diversa specifica disposizione testamentaria, l'indennizzo assicurativo, quando i beneficiari sono gli "eredi legittimi", si divide per quote uguali (per teste) tra tutti i soggetti che avrebbero ereditato per legge, e non per stirpi o con le proporzioni della successione legittima. Questo può significare, ad esempio, che nipoti e coniuge possano ricevere quote uguali del capitale assicurato. Tale interpretazione è cruciale per la pianificazione successoria e sottolinea l'importanza di designare i beneficiari in modo esplicito e nominativo.



Beneficiario vs. Testamento: La Volontà Prevalente


Il contratto assicurativo non prevale automaticamente sul testamento o viceversa. A prevalere è l'ultima volontà del contraente, che può essere espressa attraverso la variazione del beneficiario della polizza tramite comunicazione raccomandata alla compagnia o tramite disposizione testamentaria. Se nel testamento viene espressamente revocata la designazione dei beneficiari della polizza e nominato un nuovo beneficiario per quel contratto assicurativo, il diritto alla riscossione delle somme spetta al beneficiario nominato nel testamento.



Vantaggi Fiscali e di Tutela delle Polizze Vita


Le polizze vita offrono diversi vantaggi:

  • Ottimizzazione fiscale: Compensazione automatica di redditi da capitale con redditi diversi. La tassazione (capital gain) è differita al momento del riscatto.

  • Esenzione da imposte di successione: I capitali percepiti in caso di morte sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le polizze Temporanee Caso Morte sono completamente esenti da imposte sulla componente demografica.

  • Impignorabilità e insequestrabilità: Le somme versate e i guadagni/prestazioni sono impignorabili e insequestrabili per legge (Art. 1923 c.c.), specialmente se con finalità previdenziale.

  • Privacy assoluta: La designazione del beneficiario garantisce massima riservatezza. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Regolamento UE 2016/679 GDPR) tende a riconoscere il diritto di accesso dell'erede pretermesso ai dati identificativi dei beneficiari in presenza di un interesse a tutelare i propri diritti (es. lesione della legittima).

  • Flessibilità di conversione: Possibilità di conversione in rendita vitalizia, reversibile, o certa per un determinato numero di anni.

  • Indipendenza dall'eredità: In caso di rinuncia all'eredità, è comunque possibile incassare le somme della polizza vita senza problematiche giuridico-legali, in quanto si acquista il diritto iure proprio.

  • Tutela di soggetti fragili: Le polizze vita possono essere abbinate a strumenti giuridici, come il trust dormiente (un trust istituito ma non ancora alimentato, che diventerà operativo e riceverà i beni solo al verificarsi di determinate condizioni, ad esempio il decesso del disponente), per garantire tutela a persone con disabilità, ludopatici, bipolari, anziani o altri soggetti deboli, anche attraverso il beneficio irrevocabile.



Polizze Unit Linked e Gestioni Separate: tipologia di sottostante


Le polizze vita a uso investimento si dividono in due grossi gruppi.

  • Gestioni Separate (Ramo Primo): Particolari gestioni finanziarie create dalla Compagnia, dove vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita. I valori sono a costo storico, rivalutati tramite cedole, dividendi e plusvalenze da realizzo. Generalmente forniscono una garanzia di totale restituzione dei premi versati (al netto dei caricamenti) a scadenza.

  • Polizze Unit Linked (Ramo Terzo): Forme di investimento il cui rendimento è collegato a un'attività finanziaria sottostante, ovvero a quote di fondi di investimento.



Fiscalità dei Premi


Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili nella misura del 19% (Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR), su un ammontare massimo di 530 euro, per contratti che coprono rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Per i premi che coprono il rischio di non autosufficienza, il limite massimo è di 1.291,14 euro. L'agevolazione è estesa per i disabili, con un limite di 750 euro per i premi che hanno come beneficiario una persona con disabilità grave. I contributi versati a previdenza complementare sono deducibili dal reddito fino a un massimo annuo di 5.164,57 euro.



Fondi Pensione e TFR in Caso di Decesso


In caso di decesso dell'aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Il diritto alla posizione previdenziale si intende acquisito a titolo proprio (iure proprio) e non a titolo di successione. Per quanto riguarda il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), in caso di decesso del lavoratore, i beneficiari sono il coniuge, i figli, e i parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, solo se vivevano a carico del dipendente. La ripartizione avviene per accordo o, in mancanza, secondo il bisogno stabilito dal giudice. Anche per il TFM (Trattamento di Fine Mandato), la somma accantonata spetta agli eredi come reddito personale e non entra nella successione ereditaria.



In sintesi, le polizze vita e i fondi pensione sono strumenti essenziali per la pianificazione patrimoniale e la tutela familiare, grazie a specifici vantaggi giuridici e fiscali, tra cui la gestione fuori dall'asse ereditario, l'impignorabilità e l'esenzione dalle imposte di successione, a patto di una designazione chiara e consapevole dei beneficiari.




Articolo a cura di Luca Antonioli


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